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Comune di Rocca di Cave

Autenticazione di firma (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

L’ufficiale dell’Anagrafe, salvo casi speciali peviste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell’ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

 

L’ autentica della sottoscrizione consiste nell’attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell’identità della persona che sottoscrive. L’autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.    Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l’autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l’autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.

 

Cosa si può autenticare

L’autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il
  • dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da
  • presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
  •  

Chi la può chiedere

Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici. Occorre essere muniti di un documento d’identità valido.  Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l’autentica della firma a domicilio.

Tempi di rilascio

Immediato, salvo necessità di verifica e approfondimenti in tal caso il tempo di rilascio è di 5 giorni lavorativi.

Informazioni utili

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l’autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità. Solo nel caso in cui l’istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata. 

Costo: 50 centesimi 

dichiarazione_atto_notorieta_standard

atto-notorieta-con-testamento

atto-notorieta-senza-testamento