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Comune di Rocca di Cave

Cittadini non comunitari: visto turistico, rinnovo di dimora abituale, comunicazioni variazioni

Chi accoglie turisti extracomunitari, solo ed esclusivamente per motivi turistici, deve compilare ed inviare una dichiarazione di garanzia da presentare all’autorità consolare italiana del paese che deve rilasciare il visto turistico. 

Su questa dichiarazione vanno indicati i propri dati, quelli della persona che si accoglie, il periodo di permanenza in Italia, l’impegno a fornirgli alloggio, ad assumere a proprio carico ogni onere e assicurare il rientro in patria alla fine del periodo di soggiorno.

La firma sulla dichiarazione non deve essere autenticata e quindi non occorre rivolgersi all’Anagrafe. E’ sufficiente allegare alla dichiarazione di garanzia una copia del documento di identità del dichiarante.

L’originale della dichiarazione dovrà essere spedita alla persona straniera che si recherà all’Ambasciata/Consolato italiano del proprio paese per la richiesta del visto turistico. 

 

Rinnovo di dimora abituale da parte di cittadini extracomunitari

 
 

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale esibendo il permesso rinnovato.
Trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso, il Comune invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro 30 giorni e a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale adempimento, l’ufficio anagrafico cancella lo straniero dall’anagrafe e, nei successivi  15 giorni, informa la Questura competente per territorio.

Modalità di richiesta

Occorre compilare una dichiarazione per sé e per i membri della propria famiglia che hanno rinnovato il permesso di soggiorno, nel modulo che viene consegnato dall’ufficio comunale, e consegnare copia dei permessi o delle carte di soggiorno rinnovati.

Costo

Non sono previsti costi.

Tempi

La dichiarazione viene ricevuta allo sportello in tempo reale.
I dati relativi la carta/permesso di soggiorno vengono subito aggiornati dall’Ufficio Anagrafe.

Normativa di riferimento
Art. 7, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

 

Cittadini stranieri: comunicazione variazioni generalità e stato civile

 
Info
 

I cittadini stranieri iscritti nel Registro della Popolazione Residente che a seguito di variazioni stabilite dalle Leggi del paese di cui sono cittadini, cambiano i dati relativi alle generalità e allo stato civile possono chiedere la rettifica di tali dati nei registri anagrafici facendo apposita richiesta.

Le rettifiche possono riguardare

  • i dati di nascita (cognome, prenome, luogo e data di nascita, dati genitori),
  • i dati di stato civile (matrimonio, divorzio),
  • il cognome per le donne coniugate/divorziate

Modalità di richiesta

Occorre compilare una dichiarazione allegando a seconda dei casi i documenti di seguito riportati:

Rettifica dati di nascita:

  • certificato di nascita munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch’essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all’estero, ovvero
  • attestazione da parte del Consolato straniero in Italia nella quale si dichiari che la persona con i dati differenti è la stessa;
  • mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente;
  • passaporto con le nuove generalità;
  • permesso/carta di soggiorno con nuove generalità.

Rettifica dati di stato civile:

  • certificato di matrimonio/divorzio munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch’essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all’estero,ovvero mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente.

Rettifica cognome per le donne coniugate/divorziate:

  • dichiarazione dell’autorità straniera, o della rappresentanza consolare straniera in Italia, munita dell’eventuale legalizzazione o Apostille e traduzione in lingua italiana, con la quale si attesta che in base alla legge del paese di cui la donna è cittadina cambia il suo cognome per effetto del matrimonio o divorzio;
  • passaporto con le nuove generalità;
  • permesso/carta di soggiorno con nuove generalità.

Tempi di rilascio

Immediata, salvo i casi in cui sia necessario integrare la documentazione