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Comune di Rocca di Cave

ORDINANZA PULIZIA DEI TERRENI AI FINI DELL’IGIENE PUBBLICA E DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICO TECNICO

 

PREMESSO CHE:

i terreni incolti, recintati e non, siti all’interno che all’esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propaganda di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;

l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per l’elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

 

RITENUTO NECESSARIO:

effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi e igienico sanitario; o provvedere, con criteri uniformi e durante l’intero anno alla prevenzione degli incendi e igienico sanitario nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi; o procedere al taglio di arbusti, siepi e cespugli nelle aree incolte con particolare riguardo lungo i confini con le strade pubbliche ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

 

ACCERTATO:

che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all’interno del Territorio Comunale;

 

VISTI:

la legge n.353/2000 ” legge quadro in materia di incendi boschivi”;  il D.Lgs. n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;  il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

ORDINA

 Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all’interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese,

entro il 13 giugno 2020, al taglio ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio.

A tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal 13 giugno 2020 al 15 settembre 2020, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l’immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza Igienico Sanitaria e antincendio.

Nel sopra indicato periodo in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, è fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi e fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;

 

SANZIONI

 

ln caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. L ‘Amministrazione Comunale, nell’inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

 

 INCARICA

 

Le forze di Polizia, competenti per territorio, del controllo di quanto stabilito con il presente atto.

 

  DISPONE

 

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull’Albo Pretorio del Comune di Rocca di Cave con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

Che la stessa venga trasmessa al Comando dei Carabinieri di Capranica Prenestina a cui è demandato il rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.

 

Rocca di Cave, lì 13/05/2020

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico                              

 F.to Dott. Elio Zimpi   

ALLEGATO : ord n 16 2020