Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Comune di Rocca di Cave

RETTIFICA ORDINANZA N. 33 DEL 12/10/2020 CON OGGETTO: “DIVIETO PER I VEICOLI MOTORIZZATI DI PERCORRERE LE STRADE RURALI FINO AL 31/12/2020, ECCETTO CHE PER I RESIDENTI ED I PROPRIETARI DEI TERRENI ATTIGUI”

RETTIFICA ORDINANZA N. 33 DEL 12/10/2020 CON OGGETTO: “DIVIETO PER I VEICOLI MOTORIZZATI DI PERCORRERE LE STRADE RURALI FINO AL 31/12/2020, ECCETTO CHE PER I RESIDENTI ED I PROPRIETARI DEI TERRENI ATTIGUI”

CON NUOVA ORDINANZA N. 35 del 23/10/2020 AVENTE AD OGGETTO: DIVIETO PER I VEICOLI MOTORIZZATI DI PERCORRERE LE STRADE RURALI FINO AL 08/11/2020, ECCETTO CHE PER I RESIDENTI ED I PROPRIETARI DEI TERRENI ATTIGUI.

LA SINDACA

Dato atto:

– Che sul territorio del Comune di Rocca di Cave è particolarmente diffusa la coltivazione del Castagneto da frutto;

 – Che è in atto un consistente sforzo sia pubblico che privato per la valorizzazione delle coltivazioni locali ritenute di particolare pregio economico ed organolettico;

 – Che questo periodo dell’anno è caratterizzato da operazioni di raccolta delle castagne, dalle operazioni di carico su veicoli della pregiata produzione agraria, nonché dal trasporto della stessa e dall’opera di pulizia e rimozione dei ricci e del fogliame dei castagneti dalle sedi viabili;

– Che in concomitanza del periodo di raccolta delle castagne la viabilità che si snoda attraversando zone coltivate a castagneto da frutto, ed in particolare le strade vicinali , rurali ed  interpoderali , si trovano  ad essere interessate  da un traffico veicolare e pedonale maggiore cui si si aggiunge quello di numerosi veicoli di escursionisti e di turisti e/o anche, sempre più spesso, di persone che in aperta violazione delle regole   di polizia rurale si recano nella zona per “impossessarsi” dei frutti;

– Che tale situazione oltre a costituire un potenziale pericolo per la circolazione è tale da minacciare l’incolumità fisica di chi compie le suddette operazioni agrarie e potrebbe costituire minaccia alla pubblica sicurezza per l’instaurarsi di liti tra i proprietari di veicoli e quelli dei fondi;

Ravvisata la necessità di tutelare l’esercizio delle attività agrarie salvaguardando nel contempo l’incolumità delle persone;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario emanare il presente provvedimento;

Considerato che la sicurezza pubblica si riferisce prevalentemente all’incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà e la sicurezza urbana invece, pur includendo aspetti che risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi appena descritti, è finalizzata a garantire una buona qualità della vita ai cittadini, anche prevenendo atti di criminalità di tipo predatorio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 54 del d.lgs 267/2000;

Vista la legge 48/2017;

 ORDINA

È fatto divieto fino al 08/11/2020, per le finalità di cui in narrativa, a tutti i veicoli motorizzati di transitare nelle strade interpoderali, rurali e vicinali del paese. Dal divieto sono esclusi, nei tratti di viabilità interessata, i residenti, i proprietari dei fondi e/o aventi diritto, le persone autorizzate, coloro che si recano presso le attività commerciali del territorio (agriturismo-aziende agricole), i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza ed antincendio. Per le trasgressioni ai succitati divieti trovano applicazione l’art 7-Bis (sanzioni amministrative pecuniaria da 25€ a 500€) del TUEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Restano invariati, confermati ed operanti tutti gli altri divieti in vigore sul territorio comunale, con particolare riferimento al: – divieto di compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada (divieto esteso anche ai sentieri di montagna ed alle mulattiere nonché alle piste e strade forestali); – divieto di ingresso nei fondi altrui; – divieto di rastrellare e raspollare sui fondi altrui; – divieto di raccolta, per i non residenti, dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche – divieto di impossessarsi senza l’esplicito permesso del proprietario dei frutti caduti dalle piante su strade soggette a pubblico transito, in quanto i frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante.

Il Personale dell’Ufficio Tecnico è incaricato della posa di idonea segnaletica a integrazione di quella già esistente e di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione ed apposizione in prossimità dei tratti di viabilità interessata.

AVVISA

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 08/08/1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, giusto codice del processo amministrativo, o proporre ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali esposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

DISPONE

Che Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comando dei Carabinieri di Capranica Prenestina; al Responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

L’affissione di pubblici manifesti.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Rocca di Cave 23/10/2020

LA SINDACA

F.to     Avv. Gabriella Federici

 

ALLEGATO: Ordinanza num 35 del 23 ott 2020